Il Regolamento (UE) n. 995/2010, definito anche European Timber Regulation, stabilisce gli obblighi per i soggetti che introducono e/o commercializzano legno e prodotti da esso derivati sul mercato europeo, al fine di contrastare gli scambi di legname di provenienza illegale.
Il principio alla base dell’emanazione dell’EUTR riguarda in particolar modo i soggetti economici che importano legname da alcuni Paesi esterni all’Unione Europea a maggior rischio di illegalità; tuttavia, trova campo di applicazione anche relativamente al materiale legnoso raccolto e prodotto all’interno dell’UE.
L’illegalità alla quale il Regolamento si riferisce concerne tutte le fasi di raccolta, trasporto, acquisto e vendita di legno e prodotti da esso derivati per i quali si rileva una violazione delle leggi nazionali o internazionali.
A chi è rivolto l’EUTR?
Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce i requisiti per due tipologie di soggetti:
- Operatore: persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, immette per primo legno e prodotti da esso derivati all’interno del mercato europeo;
- Commerciante: persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno.
C’è da dire che per il Commerciante il Regolamento ha un impatto relativamente limitato. Infatti, esso deve essenzialmente conservare le informazioni di base sull’acquisto e vendita dei prodotti legnosi al fine di garantirne la tracciabilità.
Al contrario, l’Operatore deve dotarsi di un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) basato sulle informazioni relative ai materiali legnosi che intende immettere sul mercato, sulla valutazione del rischio di una loro provenienza illegale e, se necessario, sul ricorso ad una serie di misure per attenuarlo.
Quindi, l’Operatore deve intraprendere tutte le misure ragionevolmente possibili e a sua disposizione per essere in grado di dimostrare la conformità al Regolamento stesso ed impedire l’introduzione nel mercato UE di legno e derivati di provenienza illegale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare le linee guida “Indicazioni sull’attuazione del Regolamento (UE) 995/2010 (EUTR - European Union Timber Regulation) agli operatori che trattano legname di origine nazionale” cliccando qui, oppure la guida intitolata “Indicazioni agli operatori forestali legno per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 995/2010 “European Timber Regulation (EUTR)” scaricandola da qui.
Quali sono i prodotti legnosi ai quali si applica il Regolamento?
Come si può osservare nell’Allegato del Regolamento EUTR, i prodotti legnosi ai quali quest’ultimo si applica sono, indicati secondo la nomenclatura combinata del Regolamento CE 2658/87:
- 4401: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili;
- 4403: legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato;
- 4406: traversine di legno per strade ferrate o simili;
- 4407: legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm;
- 4408: fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o in testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm;
- 4409: legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non rifinite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
- 4410: pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;
- 4411: pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici;
- 4412: legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile;
- 4413 00 00: legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati;
- 4414 00: cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili;
- 4415: casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallets o pedane di carico, semplici, pallets o pedane-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (materiale non da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato);
- 4416 00 00: fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio;
- 4418: lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
- pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l’eccezione di prodotti a base di bambù e materiali riciclati (avanzi o rifiuti);
- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30: mobili in legno;
- 9406 00 20: costruzioni prefabbricate.
Sanzioni
In Italia, con il Decreto Legislativo n. 178 del 30 Ottobre 2014 sono state introdotte le sanzioni per chi non effettua una Dovuta Diligenza relativamente al materiale legnoso immesso sul mercato. Queste sono:
- da 2.000 a 50.000 €, o con arresto da un mese ad un anno, per chi importa nel territorio dello Stato legno o prodotti da esso derivati esportati da Paesi aderenti ad un accordo di partenariato FLEGT in mancanza della licenza prevista;
- da 2.000 a 50.000 €, o con arresto da un mese ad un anno, e la confisca del materiale per l’Operatore che commercializza legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione. Se dalle violazioni deriva un danno all’ambiente di particolare gravità, le pene dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente;
- da 5 a 5.000 € per ogni 100 kg di merce, con un minimo di 300 € fino ad un massimo di 1.000.000 €, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, per l’Operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati non dimostri, anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri previsti dal Regolamento Europeo 607/2012, di aver posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del Sistema di Dovuta Diligenza;
- da 1.500 a 15.000 € per l’Operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati non tiene o non conserva per cinque anni, o non mette a disposizione, i registri previsti dal Regolamento Europeo 607/2012;
- da 150 a 1.500 € per il commerciante che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti dei prodotti legnosi completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce tali informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- da 500 a 1.200 € per l’Operatore non iscritto al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati
Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati
A partire da lunedì 4 aprile 2022 è possibile iscriversi al Registro Imprese Legno (Operatori EUTR) secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale (D.M. 9 febbraio 2021), con cui è stato istituito il Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati, ai sensi dell'European Timber Regulation (EUTR), il cosiddetto "Regolamento Legno", per il contrasto al commercio illegale di questo materiale.
Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale.
Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito del Mipaaf visitando il link.
Le procedure di iscrizione da parte degli Operatori devono essere completate entro il 31 dicembre 2022.
Il Dottore Forestale Francesco Billi offre supporto alle imprese forestali e a chiunque sia soggetto al Regolamento EUTR nella realizzazione dei sistemi di Dovuta Diligenza.
Per maggiori informazioni visita la sezione contatti di questo sito web.